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STATUTO

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CODICE ETICO

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DOMANDA ISCRIZIONE

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Denominazione, scopo e sede

 

Art. 1
Con la denominazione Associazione Polisportiva BluePool Sports and more è costituita un’associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto.

Art. 2
L’associazione ha per scopo di praticare e propagandare diverse attività sportive e di

Art. 3
L’associazione ha sede in Chiasso (Svizzera) all’indirizzo del presidente e la sua durata è indeterminata. 

 

Organizzazione

Art. 4
Gli organi dell’associazione sono:

 

Art. 5
I mezzi finanziari dell’associazione sono costituiti dalle quote ordinarie o straordinarie dei membri, dalle donazioni e dai lasciti, dai proventi delle attività dell’associazione e all’occorrenza da sussidi pubblici.
L’esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Gli obblighi finanziari dell’associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

 

 Membri

 

Art. 6
Possono diventare membri tutte le persone e gli organismi interessati al perseguimento degli scopi di cui all’art. 2, qualora minori necessita consenso genitoriale o chi ne esercita i diritti di tutela.
Se i mezzi lo consentono, l’associazione pubblica un bollettino informativo destinato ai membri e alle persone vicine all’associazione.

Art. 7
L’associazione è composta da:

Art. 8
Le domande di ammissione vanno presentate al Comitato direttivo, che decreta l’ammissione dei nuovi membri e ne informa l’Assemblea generale.

Art. 9
Lo status di membro si estingue in seguito a:

  1. a) dimissioni. Le dimissioni non esonerano dal versamento della quota annuale.
  2. b) esclusione «per validi motivi».

L’esclusione è di competenza del Comitato direttivo. L’interessato può presentare ricorso contro tale decisione davanti all’Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica al membro della decisione presa. Il mancato pagamento della quota per un (1) anno comporta il posizionamento del membro in posizione di stand-by: ovvero senza diritto di voto, assicurativo e senza la possibilità di usufruire della didattica e dei materiali dell’associazione. Il mancato pagamento della seconda annualità comporta l’esclusione dall’associazione: ovvero la cancellazione senza più nulla a pretendere.

 

 

Assemblea generale

 

Art. 10
L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione ed è composto da tutti i suoi membri.

Art. 11
L’Assemblea generale ha le seguenti competenze:

L’Assemblea generale può occuparsi o essere incaricata di occuparsi di qualunque questione che non ha affidato a un altro organo.

Art. 12
Il Comitato direttivo convoca le assemblee con almeno 20 giorni di anticipo. Il Comitato direttivo può convocare un’Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Art. 13
L’Assemblea è presieduta dal presidente o da un altro membro del Comitato.

Art. 14
Le decisioni dell’Assemblea generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo.

Art. 15
Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta di almeno 5 membri si vota a scrutinio segreto. Non è possibile votare per procura.

Art. 16
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Comitato direttivo.

Art. 17
L’ordine del giorno dell’Assemblea annuale (detta ordinaria) deve necessariamente includere:

Art. 18
Il Comitato direttivo è tenuto a inserire nell’ordine del giorno dell’Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata da un membro almeno 10 giorni prima.

Art. 19
L’Assemblea generale straordinaria si riunisce su convocazione del Comitato direttivo o su richiesta di un quinto dei membri dell’associazione. 

 

Comitato direttivo

Art. 20
Il Comitato direttivo mette in atto e applica le decisioni dell’Assemblea generale. Dirige l’associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Il Comitato direttivo si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all’Assemblea generale.

Art. 21
Il Comitato direttivo è composto da almeno tre membri nominati per due anni dall’Assemblea generale. Possono essere rieletti due volte. Il Comitato si autodetermina. Si riunisce ogni volta che le questioni dell’associazione lo esigono.

Art. 22
L’associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del Comitato direttivo.

Art. 23
Il Comitato direttivo ha il compito di:

 

Art. 24
Il Comitato direttivo è responsabile della contabilità dell’associazione.

Art. 25
Il comitato assume (e licenzia) i collaboratori dipendenti e volontari dell’associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell’associazione o esterna ad essa.

 

Ufficio di revisione

Art. 26
L’Ufficio di revisione verifica la gestione finanziaria dell’associazione e presenta un rapporto all’Assemblea generale. È composto da due revisori eletti dall’Assemblea generale. Qualora si ravvisino le necessità e ci siano fondi che ne giustifichino l’uno, la revisione potrà essere gestita da ditta autonoma ed indipendente esterna.

 

 

Scioglimento

Art. 27
Lo scioglimento dell’associazione viene deciso dall’Assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei membri presenti. Il saldo attivo verrà devoluto ad organismi con scopi analoghi.

 

Il presente Statuto è stato adottato dall’Assemblea costituente del 17/03/2017 a Chiasso.

 

 

Per l’associazione

Il presidente:

 

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